Principali Aspetti e Precisazioni
La direttiva CE n.44 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 25 maggio 1999 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 7 luglio 1999, L 171/12 , disciplina taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 marzo 2002, n.57 - Suppl. Ordinario n.40.
In questo caso viene formulato un nuovo concetto di “garanzia legale” che va ad affiancarsi al precedente concetto di “garanzia commerciale”. Mentre la “garanzia commerciale” è incentrata sulla tutela del buon funzionamento del bene ed implica l’obbligo, da parte del venditore (sia esso quello finale od uno qualunque degli intermediari della catena distributiva), di rispondere nei confronti dell’acquirente, per i primi 12 mesi dalla vendita, di tutti i danni riconducibili ai fenomeni di “usura” dovuti al funzionamento protratto nel tempo, la “garanzia legale” nasce invece dall’esigenza di tutelare, il solo utente finale, dai difetti di conformità che presumibilmente siano presenti già al momento della fabbricazione.
Per difetto di conformità s’intende una sostanziale differenza fra le prestazioni del bene e quelle specifiche dichiarate dal costruttore. Vale a dire se ad esempio un processore od una memoria non raggiungono la frequenza di lavoro dichiarate oppure un Hard Disk non raggiunge la velocità di rotazione prevista od ancora quando una memoria non rispetta la velocità di trasferimento dati dichiarata, l’acquirente ha il diritto di rivalersi nei confronti del venditore entro i termini stabiliti dalla direttiva.
Questa prevede che la “garanzia legale” sia prestata al consumatore (inteso come qual si voglia persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) direttamente dal venditore finale per una durata di 24 mesi dalla data d’acquisto. Il venditore finale ha a sua volta 12 mesi di tempo dalla data del proprio acquisto per rivalersi nei confronti di uno qualunque dei soggetti della catena distributiva a monte.
La “garanzia legale” non estende, dunque, a 24 mesi l’obbligo di rispondere dei danni riconducibili ai normali fenomeni di usura per il funzionamento protratto nel tempo per i quali, dunque, resta applicabile soltanto il concetto di “garanzia commerciale” che, lo ricordiamo, ha durata massima di 12 mesi.
In sintesi la nuova direttiva modifica sia i rapporti fra venditore finale e consumatore (quindi gli acquisti con scontrino fiscale per cui valgono 12 mesi di “garanzia commerciale” e 24 mesi di “garanzia legale”) sia quelli fra gli intermediari della catena distributiva (ossia gli acquisti effettuati con fattura per i quali valgono 12 mesi di “garanzia commerciale” ed ancora 12 mesi di “garanzia legale”).
In conclusione Technologyshop Spa si impegna, secondo i termini stabiliti dalla direttiva CE e dal Decreto legislativo che la recepisce, a provvedere alla riparazione od alla sostituzione dei soli beni commercializzati per i quali non esista la possibilità di fruire di un servizio di garanzia diretto messo a disposizione dal produttore del bene.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni si è pregati di contattare il supporto RMA all’indirizzo rma@technologyshop.it oppure i responsabili del servizio al numero 0521/798015. Si precisa che in nessun caso dovranno essere fatte pervenire richieste di RMA al suddetto indirizzo di posta elettronica e che, in caso contrario, tutte le richieste inviate NON verranno prese in esame senza obbligo di darne avviso al mittente.
PREMESSA
Si informa la gentile clientela che, al fine di migliorare la procedura RMA e di garantire una crescente efficienza del sistema di gestione dei resi, le condizioni indicate ai passi 1 e 2 potranno subire in qualunque momento delle modifiche senza obbligo di darne preventivo avviso. Ogni qual volta si accede al servizio si è pertanto tenuti a prendere visione per intero di quanto riportato al passo 1.
Parma, li 01 Ottobre 2007
La procedura di Return Merchandise Authorization (qui di seguito indicata come RMA) è un servizio fondamentale che Technologyshop Spa (qui di seguito indicata come TS), mette a disposizione della propria clientela. Ogni acquirente che intenda avvalersi delle garanzie di legge per i beni acquistati direttamente da TS dovrà attenersi a poche e semplici regole che gli consentiranno di fruire del servizio in modo rapido ed efficace.
I termini di garanzia, le condizioni generali ed i punti che di seguito descrivono le modalità per l’assegnazione di un numero di rientro (numero di RMA o DOA), intervengono, nei termini previsti dal Decreto Legislativo del 2 Febbraio 2002, n. 24 (e successivi aggiornamenti), in qualità di accordo e/o patto integrante al contratto di vendita di TS.
Sezione 1. Termini di Garanzia e Condizioni Generali
- Termini di garanzia riconosciuti validi dal costruttore.
- Difetti e/o NON conformità che risultino evidenti nel suo normale impiego.
- Materiali e/o lavorazioni difettose per i quali si possa ragionevolmente escludere un incauto intervento da parte di terzi in fase di post vendita.
- Riparati, modificati, manipolati, manomessi od alterati da terzi che non siano stati preventivamente autorizzati per iscritto da TS.
- Danneggiati da un cattivo utilizzo e/o negligenza nell’installazione e/o gestione del bene.
- Danneggiati da cadute, sovratensioni, sovracorrenti, infiltrazioni di liquidi etc.
- Danneggiati nel trasporto a causa di imballi inappropriati oppure per colpe riconducibili ai vettori (il materiale viaggia sempre a rischio del cliente).
- Dotati di eventuali sigilli di garanzia TS rotti, danneggiati o manomessi.
- Sprovvisti, al momento dell’apertura dell’imballo di spedizione, delle opportune confezioni antistatiche.
- Rivenduti a terze parti (usato).
- Non forniti direttamente da TS (in tal caso farà fede unicamente il № identificativo seriale registrato da TS nel proprio data base interno).
- I cui termini temporali per far valere il diritto di garanzia risultino essere decaduti (in tal caso farà unicamente fede la corrispondenza individuata da TS fra il № identificativo seriale e la relativa data di fatturazione).
- Valore di mercato del bene nel giorno successivo al sessantesimo giorno dalla data di ricezione merce.
- Stato e tempo di utilizzo del bene al momento della restituzione.
Sezione 2. Descrizione della Procedura Guidata per la richiesta di un numero di RMA
- № DOA o RMA (se almeno uno dei prodotti per cui è stato fatto reclamo risulti accettato da TS).
- Completa evidenza dei prodotti accettati e di quelli rifiutati.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni si è pregati di contattare il supporto RMA all’indirizzo rma@technologyshop.it oppure i responsabili del servizio al numero 0521/798015.
Sono qui riportati alcuni link che forniscono le informazioni necessarie per poter fruire dei servizi di assistenza diretta messi a disposizione dalle principali case costruttrici di materiale Hardware. Il cliente è tenuto, secondo quanto indicato al passo 1 della procedura, ad avvalersi in maniera diretta di tali servizi. Nel caso invece in cui il prodotto per il quale debba richiedere assistenza non appartenga ai costruttori qui indicati, allora è tenuto a proseguire al passo 3 della procedura (RMA diretta a TS).
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Per ogni eventuale richiesta di informazioni si è pregati di contattare il supporto RMA all’indirizzo rma@technologyshop.it oppure i responsabili del servizio al numero 0521/798015.
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