From: Subject: Filodiritto: Direttiva CE del Consiglio del 25 maggio 1999, n.44 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Date: Wed, 16 Mar 2005 23:25:17 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0019_01C52A7F.699E91A0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0019_01C52A7F.699E91A0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/direttiva44del1999consumatori.htm Filodiritto: Direttiva CE del Consiglio del 25 maggio = 1999, n.44 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di = consumo. =

 

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del = Consiglio del 25=20 maggio 1999, n.44

su taluni aspetti della vendita e delle garanzie = dei beni=20 di consumo.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle = Comunit=E0=20 Europee del 7 luglio 1999, L 171/12)

VAI=20 AL DECRETO LEGISLATIVO CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA

APPROVATO=20 AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 1 FEBBRAIO = 2002

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE = EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit=E0 europea, = in=20 particolare l'articolo 95, vista la proposta della = Commissione,=20 visto il parere del Comitato economico e sociale, = deliberando=20 conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del=20 trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di = conciliazione il 18 marzo 1999, considerando che l'articolo = 153,=20 paragrafo 1 e 3, del trattato dispone che la Comunit=E0 = contribuisca=20 al conseguimento di un livello elevato di protezione dei = consumatori=20 mediante misure adottate in applicazione dell'articolo = 95;

(2) considerando che il mercato interno comporta uno = spazio senza=20 frontiere interne nel quale =E8 garantita la libera = circolazione delle=20 merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la = libera=20 circolazione delle merci riguarda non solo i contratti = conclusi da=20 persone nell'esercizio di un'attivit=E0 professionale, ma = anche i=20 contratti conclusi da privati; che ci=F2 implica che i = consumatori che=20 risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di = acquistare=20 merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un = livello=20 minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita = dei beni=20 di consumo;

(3) considerando che le legislazioni degli Stati membri=20 riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano = numerose=20 disparit=E0, con la conseguenza che i mercati nazionali = relativi alla=20 vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri = e che=20 possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i=20 venditori;

(4) considerando che il consumatore che intende = beneficiare dei=20 vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato = membro=20 diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo = fondamentale nel=20 completamento del mercato interno; che va impedita la = ricostruzione=20 artificiale di frontiere e la compartimentazione dei = mercati; che le=20 opportunit=E0 per il consumatore risultano largamente = accresciute=20 grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono = di=20 avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri = paesi=20 membri o i paesi terzi; che, in mancanza di = un'armonizzazione minima=20 delle regole relative alla vendita di beni di consumo, lo = sviluppo=20 della vendita di beni mediante nuove tecnologie di = comunicazione a=20 distanza rischia di essere ostacolato;

(5) considerando che la creazione di una base legislativa = minima=20 comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a=20 prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunit=E0, = rafforzer=E0 la fiducia dei consumatori e permetter=E0 loro = di trarre il=20 massimo profitto dal mercato interno;

(6) considerando che le principali difficolt=E0 = incontrate dai=20 consumatori e la principale fonte di conflitti con i = venditori=20 riguardano la non conformit=E0 dei beni a quanto stabilito = nel=20 contratto; che =E8 quindi opportuno ravvicinare le = legislazioni=20 nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per = quanto=20 riguarda tale aspetto, senza per=F2 intervenire sulle = disposizioni e i=20 principi delle legislazioni nazionali relativi alla = responsabilit=E0=20 contrattuale ed extracontrattuale;

(7) considerando che i beni devono soprattutto essere = conformi=20 alle disposizioni contrattuali; che il principio di = conformit=E0 al=20 contratto pu=F2 essere considerato come una base comune alle = varie=20 tradizioni giuridiche nazionali; che, nell'ambito di = determinate=20 tradizioni giuridiche nazionali pu=F2 non essere possibile = affidarsi=20 esclusivamente a detto principio al fine di garantire un = livello=20 minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in = presenza=20 di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la = protezione del=20 consumatore possono essere di utilit=E0 ulteriori = disposizioni=20 nazionali nell'ipotesi in cui le parti non abbiano = concordato alcuna=20 condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato=20 condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o=20 indirettamente, limitano o escludono i diritti del = consumatore e che=20 nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente = direttiva,=20 non vincolano il consumatore;

(8) considerando che per facilitare l'applicazione del = principio=20 di conformit=E0 al contratto =E8 utile introdurre la = presunzione=20 relativa di conformit=E0 al contratto riguardo alle = situazioni pi=F9=20 comuni; che la presunzione non restringe il principio della = libert=E0=20 contrattuale delle parti; che inoltre, in mancanza di = clausole=20 specifiche e in caso di applicazione della clausola minima = gli=20 elementi menzionati nella presunzione possono essere usati = per=20 determinare il difetto di conformit=E0 dei beni rispetto al = contratto;=20 che la qualit=E0 e le prestazioni che il consumatore pu=F2=20 ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l'altro dal = fatto che il=20 bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella=20 presunzione sono cumulativi;

che se le circostanze del caso rendono un particolare = elemento=20 palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i = restanti=20 elementi della presunzione;

(9) considerando che il venditore deve essere il = responsabile=20 diretto nei confronti del consumatore della conformit=E0 del = bene al=20 contratto; che tale =E8 la soluzione tradizionalmente = adottata negli=20 ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore = deve=20 tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione = nazionale,=20 contro il produttore, un precedente venditore nella stessa = catena=20 contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non = abbia=20 rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non = incide sul=20 principio dell'autonomia contrattuale nei rapporti tra il = venditore,=20 il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro=20 intermediario; che le norme che individuano i soggetti = passivi e le=20 modalit=E0 d'azione del venditore devono essere stabilite = dal diritto=20 nazionale;

(10) considerando che, in caso di non conformit=E0 dei = beni al=20 contratto, =E8 opportuno riconoscere al consumatore il = diritto di=20 ottenere il ripristino gratuito di tale conformit=E0, = mediante=20 riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di = ci=F2, una=20 riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;

(11) considerando che il consumatore pu=F2 in primo luogo = chiedere=20 al venditore di riparare il bene o i sostituirlo salvo che = tali=20 rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve = essere=20 stabilito obiettivamente se un rimedio =E8 sproporzionato; = che un=20 rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi = irragionevoli=20 rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi = sono=20 irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano = notevolmente=20 pi=F9 elevati di quelli dell'altro rimedio;

(12) considerando che, nel caso di un difetto di = conformit=E0, il=20 venditore pu=F2 sempre offrire al consumatore, a titolo di=20 composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al=20 consumatore decidere se accettare o respingere la = proposta;

(13) considerando che, al fine di consentire ai = consumatori di=20 trarre vantaggio dal mercato interno e i acquistare beni di = consumo=20 in un altro Stato membro, occorre raccomandare che, = nell'interesse=20 dei consumatori, i produttori di beni di consumo = commercializzati in=20 pi=F9 Stati membri alleghino al prodotto un elenco recante = almeno un=20 indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il = prodotto =E8=20 commercializzato;

(14) considerando che i riferimenti al momento della = consegna non=20 implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie = norme=20 sul trasferimento del rischio;

(15) considerando che gli Stati membri possono prevedere = che il=20 rimborso al consumatore pu=F2 essere ridotto, in = considerazione=20 dell'uso che quest'ultimo ha fatto del bene dal momento = della=20 consegna; che gli accordi dettagliati con i quali pu=F2 = essere=20 disciplinata la risoluzione del contratto devono essere = stabiliti=20 dalla legislazione nazionale;

(16) considerando che la particolare natura dei beni = usati ne=20 rende generalmente impossibile la sostituzione; che = pertanto, nel=20 caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla = sostituzione=20 non =E8 in genere esperibile; che per tali beni gli Stati = membri=20 possono consentire alle parti di convenire un periodo di=20 responsabilit=E0 abbreviato;

(17) considerando che =E8 opportuno limitare il periodo = in cui il=20 venditore =E8 responsabile del difetto di conformit=E0 = esistente al=20 momento della consegna del bene; che gli Stati membri = possono anche=20 prevedere un termine di prescrizione entro il quale i = consumatori=20 possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine = non=20 intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che = qualora,=20 ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del = termine non=20 coincida con il momento della consegna del bene, la durata=20 complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione = nazionale=20 non pu=F2 essere inferiore ai due anni a decorrere dal = momento della=20 consegna;

(18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, = ove=20 applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in = caso di=20 riparazione o sostituzione del bene o i negoziazione tra il=20 consumatore e il venditore ai fini di una composizione = amichevole,=20 il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformit=E0 = deve=20 manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o = interrotti;

(19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter = stabilire=20 un termine entro il quale il consumatore ha l'onere di = denunciare al=20 venditore eventuali difetti di conformit=E0; che gli Stati = membri=20 possono garantire un pi=F9 elevato livello di tutela del = consumatore=20 non introducendo siffatto onere; che =E8 comunque opportuno = che tutti=20 i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno = due mesi=20 per denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di=20 conformit=E0;

(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare = che=20 tale termine pregiudichi i consumatori che effettuano = acquisti=20 transfrontalieri; che ogni Stato membro deve informare la=20 Commissione in merito all'attuazione da esso data a tale=20 disposizione; che =E8 opportuno che la Commissione controlli = l'effetto=20 della diversa attuazione di tale disposizione sui = consumatori e sul=20 mercato interno; che le informazioni riguardanti = l'attuazione di=20 tale disposizione da parte di uno Stato membro devono essere = disponibili per gli altri Stati membri, per i consumatori e = le=20 organizzazioni di consumatori di tutta la Comunit=E0; che = occorre=20 pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle = Comunit=E0 europee=20 una sintesi della situazione di tutti gli Stati membri;

(21) considerando che =E8 prassi corrente, per quanto = riguarda=20 alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori = offrano=20 garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse = manifestarsi=20 entro un certo termine; che tale prassi pu=F2 contribuire ad = una=20 maggiore concorrenza nell'ambito del mercato; che siffatte = garanzie,=20 pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero = indurre=20 in errore il consumatore; che al fine di evitare che i = consumatori=20 siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere=20 determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la = garanzia=20 lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti = dalla=20 legge;

(22) considerando che le parti non possono, di comune = accordo,=20 limitare o escludere i diritti del consumatore, poich=E9 = altrimenti=20 verrebbe meno la tutela giuridica garantita; che questo = principio=20 dovrebbe applicarsi anche a clausole che presumono che il=20 consumatore era a conoscenza di tutti i difetti di = conformit=E0 dei=20 beni di consumo esistenti al momento della conclusione del=20 contratto; che la tutela concessa ai consumatori a norma = della=20 presente direttiva non dovrebbe essere ridotta a motivo del = fatto=20 che come legge del contratto =E8 stata scelta la legge di = uno Stato=20 non membro;

(23) considerando che dalla legislazione e dalla = giurisprudenza=20 in tale settore emerge, nei diversi Stati membri, la = crescente=20 esigenza di garantire ai consumatori un livello di tutela = elevato;=20 che alla luce di tale tendenza nonch=E9 dell'esperienza = acquisita=20 nell'attuazione della presente direttiva potr=E0 rivelarsi = necessario=20 prevedere un'armonizzazione ulteriore, segnatamente = prevedendo una=20 responsabilit=E0 diretta del produttore per quanto riguarda = i difetti=20 ad esso imputabili;

(24) considerando che occorre permettere agli Stati = membri di=20 adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato = dalla=20 presente direttiva, disposizioni pi=F9 rigorose al fine di = garantire=20 un livello di tutela dei consumatori ancora pi=F9 elevato; =

(25) considerando che conformemente alla raccomandazione = della=20 Commissione del 30 marzo 1998 sui principi applicabili agli = organi=20 responsabili per la composizione extragiudiziale delle = controversie=20 in materia di consumo gli Stati membri possono creare = organismi che=20 assicurino l'imparzialit=E0 e l'efficienza della gestione = dei ricorsi=20 in un contesto nazionale e transfrontaliero e che i = consumatori=20 possono utilizzare come mediatori;

(26) considerando che allo scopo di tutelare gli = interessi=20 collettivi dei consumatori conviene aggiungere la presente = direttiva=20 all'elenco di direttive contenuto nell'allegato alla = direttiva=20 98/27/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 = maggio 1998,=20 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi = dei=20 consumatori (2),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1
Campo d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento = delle=20 disposizioni legislative, regolamentari e amministrative = degli Stati=20 membri relative a taluni aspetti della vendita e delle = garanzie=20 concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un = livello=20 minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del = mercato=20 interno.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei = contratti=20 soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non = rientrano=20 nell'ambito della sua attivit=E0 commerciale o = professionale;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale = tranne:

- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti = secondo=20 altre modalit=E0 dalle autorit=E0 giudiziarie;

- l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la = vendita in un=20 volume delimitato o in quantit=E0 determinata;

- l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in = base a=20 un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria = attivit=E0 commerciale o professionale;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,=20 l'importatore del bene di consumo nel territorio della = Comunit=E0=20 europea o qualsiasi altra persona che si presenta come = produttore=20 apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro = segno=20 distintivo;

e) garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un=20 produttore, assunto nei confronti del consumatore senza = costi=20 supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, = riparare,=20 o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso = non=20 corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di = garanzia o nella relativa pubblicit=E0;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformit=E0, il = ripristino=20 del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di=20 vendita.

3. Gli Stati membri possono stabilire che nei =93beni di = consumo=20 =94non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla = quale il=20 consumatore abbia la possibilit=E0 di assistere = personalmente.

4. Ai fini della presente direttiva sono considerati = contratti di=20 vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da = fabbricare o produrre.

Art. 2
Conformit=E0 al contratto

1. Il = venditore deve=20 consegnare al consumatore beni conformi al contratto di = vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al = contratto=20 se:

a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e=20 possiedono le qualit=E0 del bene che il venditore ha = presentato al=20 consumatore come campione o modello;

b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal = consumatore e che=20 sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al = momento=20 della conclusione del contratto e che il venditore abbia=20 accettato;

c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni = dello=20 stesso tipo;

d) presentano la qualit=E0 e le prestazioni abituali di = un bene=20 dello stesso tipo, che il consumatore pu=F2 ragionevolmente=20 aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del = caso, delle=20 dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei = beni=20 fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo=20 rappresentante, in particolare nella pubblicit=E0 o=20 sull'etichettatura.

3. Non vi =E8 difetto di conformit=E0 ai sensi del = presente articolo=20 se, al momento della conclusione del contratto, il = consumatore era a=20 conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente = ignorarlo, o se=20 il difetto di conformit=E0 trova la sua origine in materiali = forniti=20 dal consumatore.

4. Il venditore non =E8 vincolato dalle dichiarazioni = pubbliche di=20 cui al paragrafo 2, lettera d), quando:

- dimostra che non era a conoscenza e non poteva = ragionevolmente=20 essere a conoscenza della dichiarazione;

- dimostra che la dichiarazione =E8 stata corretta entro = il momento=20 della conclusione del contratto, oppure

- dimostra che la decisione di acquistare il bene di = consumo non=20 ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformit=E0 che deriva dall'imperfetta=20 installazione del bene di consumo =E8 equiparato al difetto = di=20 conformit=E0 del bene quando l'installazione fa parte del = contratto di=20 vendita del bene ed =E8 stata effettuata dal venditore o = sotto la sua=20 responsabilit=E0. Tale disposizione si applica anche nel = caso in cui=20 il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, = sia=20 istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di = una=20 carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 3
Diritti del consumatore

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi = difetto di=20 conformit=E0 esistente al momento della consegna del = bene.

2. In caso di difetto di conformit=E0, il consumatore ha = diritto al=20 ripristino, senza spese della conformit=E0 del bene mediante = riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o a una = riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del = contratto=20 relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

3. In primo luogo il consumatore pu=F2 chiedere al = venditore di=20 riparare il bene o i sostituirlo, senza spese in entrambi i = casi,=20 salvo che ci=F2 sia impossibile o sproporzionato.

Un rimedio =E8 a considerare sproporzionato se impone al = venditore=20 spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo=20 conto:

- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto = di=20 conformit=E0;

- dell'entit=E0 del difetto di conformit=E0, e

- dell'eventualit=E0 che il rimedio alternativo possa = essere=20 esperito senza notevoli inconvenienti per il = consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate = entro=20 un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti = per il=20 consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello = scopo per=20 il quale il consumatore ha voluto il bene.

4. L'espressione =93senza spese =94nei paragrafi 2 e 3 si = riferisce=20 ai costi necessari per rendere conformi i beni, in = particolar modo=20 con riferimento alle spese di spedizione e per la mano = d'opera e i=20 materiali.

5. Il consumatore pu=F2 chiedere una congrua riduzione = del prezzo o=20 la risoluzione del contratto:

- se il consumatore non ha diritto n=E9 alla ripartizione = n=E9 alla=20 sostituzione o

- se il venditore non ha esperito il rimedio entro un = periodo=20 ragionevole ovvero

- se il venditore non ha esperito il rimedio senza = notevoli=20 inconvenienti per il consumatore.

6. Un difetto di conformit=E0 minore non conferisce al = consumatore=20 il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 4
Diritto di regresso

Quando =E8 = determinata la=20 responsabilit=E0 del venditore finale nei confronti del = consumatore a=20 seguito di un difetto di conformit=E0 risultante da = un'azione o a=20 un'omissione del produttore, di un precedente venditore = nella stessa=20 catena contrattuale o i qualsiasi altro intermediario, il = venditore=20 finale ha diritto di agire nei confronti della persona o = delle=20 persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge = nazionale=20 individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il = venditore=20 finale ha diritto di agire, nonch=E9 le relative azioni e = modalit=E0 di=20 esercizio.

Art. 5
Termini

1. Il venditore =E8 responsabile, a norma dell'articolo = 3, quando=20 il difetto di conformit=E0 si manifesta entro il termine di = due anni=20 dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione = nazionale, i=20 diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti = a=20 prescrizione, questa non pu=F2 intervenire prima di due anni = dalla=20 data della consegna.

2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul = consumatore,=20 per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al = venditore il=20 difetto di conformit=E0 entro il termine di due mesi dalla = data in cui=20 ha constatato siffatto difetto.

Gli Stati membri devono informare la Commissione in = merito=20 all'attuazione della presente disposizione. La Commissione = controlla=20 l'effetto sui consumatori e sul mercato interno = dell'esistenza di=20 tale possibilit=E0 per gli Stati membri.

Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una = relazione=20 sulla diversa attuazione della presente disposizione da = parte degli=20 Stati membri. Tale relazione =E8 pubblicata nella Gazzetta = ufficiale=20 delle Comunit=E0 europee .

3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di = conformit=E0=20 che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene=20 esistessero gi=E0 a tale data, a meno che tale ipotesi sia=20 incompatibile con la natura del bene o con la natura del = difetto di=20 conformit=E0.

Art. 6
Garanzie

1. Una garanzia deve vincolare = giuridicamente la persona che la offre secondo le modalit=E0 = stabilite=20 nella dichiarazione di garanzia e nella relativa = pubblicit=E0.

2. La garanzia deve:

- indicare che il consumatore =E8 titolare di diritti = secondo la=20 legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita = dei beni=20 di consumo e specificare che la garanzia lascia = impregiudicati tali=20 diritti;

- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della = garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla = valere,=20 segnatamente la durata e l'estensione territoriale della = garanzia,=20 nonch=E9 il nome e l'indirizzo di chi la presta.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere=20 disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua = disposizione e a lui accessibile.

4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo =E8 = commercializzato=20 pu=F2, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel = proprio=20 territorio che la garanzia sia redatta in una o pi=F9 lingue = da esso=20 fissate tra le lingue ufficiali della Comunit=E0.

5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai = paragrafi=20 2,3 e rimane comunque valida e il consumatore pu=F2 = continuare ad=20 avvalersene e esigerne l'applicazione.

Art. 7
Carattere imperativo delle = disposizioni

1. Come=20 previsto dalla legislazione nazionale, le clausole = contrattuali o=20 gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia = stato=20 notificato il difetto di conformit=E0 e che escludono o = limitano,=20 direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla = presente=20 direttiva, non vincolano il consumatore.

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni = usati,=20 il venditore e il consumatore possano concordare condizioni=20 contrattuali o accordi che impegnino la responsabilit=E0 del = venditore=20 per un periodo di tempo inferiore a quello di cui = all'articolo 5,=20 paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non pu=F2 essere = inferiore ad un=20 anno.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie = affinch=E9 il=20 consumatore non sia privato della protezione derivante dalla = presente direttiva qualora sia stata scelta come legge = applicabile=20 al contratto la legge di uno Stato non membro e tale = contratto=20 presenti uno stretto collegamento col territorio di uno = Stato=20 membro.

Art. 8
Diritto nazionale e protezione = minima

1.=20 L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente = direttiva lascia=20 impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il = consumatore=20 pu=F2 avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla = responsabilit=E0 contrattuale o extracontrattuale.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in = vigore, nel=20 settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni = pi=F9=20 rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un = livello pi=F9=20 elevato di tutela del consumatore.

Art. 9

Gli Stati membri adottano misure = appropriate per=20 informare il consumatore sulle disposizioni di diritto = interno=20 emanate in trasposizione della presente direttiva e = incoraggiano, se=20 del caso, le organizzazioni professionali a informare il = consumatore=20 in merito ai suoi diritti.

Art. 10
L'allegato alla direttiva 98/27/CE =E8 = completato come=20 segue:

=9310. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del = Consiglio,=20 del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle = garanzie=20 dei beni di consumo (G.U. L 171 del 7.7.1999, pag. 12).=94 =

Art. 11
Recepimento

1. Gli Stati membri = mettono in=20 vigore le disposizioni legislative, regolamentari e = amministrative=20 necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il = 1 o=20 gennaio 2002.Essi ne informano immediatamente la = Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, = queste=20 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono = corredate=20 da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione = ufficiale.=20 Le modalit=E0 di tale riferimento sono stabilite dagli Stati = membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo = delle=20 disposizioni di diritto interno che adottano nel settore=20 disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 12
Riesame

Entro il 7 luglio 2006 la = Commissione=20 riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta = una=20 relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione = esamina=20 tra l'altro l'opportunit=E0 di prevedere la responsabilit=E0 = diretta del=20 produttore e, se del caso, =E8 accompagnata da proposte.

Art. 13
Entrata in vigore

La presente = direttiva entra=20 in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta = ufficiale=20 delle Comunit=E0 europee.

Art. 14

Gli Stati membri sono destinatari della = presente=20 direttiva.

Fatto a Bruxelles, add=EC 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio

Il Presidente

H. = EICHEL

 
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